Il Tribunale di Bergamo, aderendo al principio giuridico stabilito dalla CGUE, dal CDS e dalla
Suprema Corte di Cassazione nel 2023, confermando la costante e granitica giurisprudenza positiva
sul tema formatasi nel medesimo Tribunale adito, ha accolto le argomentazioni dei legali della UIL
Scuola Rua Lombardia chiarendo che il supplente temporaneo (ossia il supplente con contratto
“breve e saltuario”) rende una prestazione lavorativa equivalente a quello del lavoratore sostituito,
difatti – afferma il Giudice – “quanto alle argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui non
vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello
stesso anno scolastico in scuole diverse, senza partecipare alla programmazione dell’anno
scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell’offerta formativa, come
già evidenziato dal Tribunale di Bergamo, oltre a trattarsi di affermazione indimostrata, deve al
contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in
essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente”. Sulla scorta di tali argomentazioni, il
Giudice ha riconosciuto ai ricorrenti docenti precari il diritto ad ottenere gli oneri accessori dello
stipendio.
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