La UIL Scuola Rua Lombardia promuove il ricorso volto al recupero del pagamento dell’indennità
sostitutiva per ferie non godute determinata dalla differenza tra i giorni di ferie maturati durante
l’anno scolastico sottraendo i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai rispettivi
calendari scolastici regionali.
DEVI SAPERE CHE: La Suprema Corte di Cassazione, aderendo ai principi espressi dalla Corte di
Giustizia dell’U.E. con ben tre sentenze (C-596/16-C570/16, C619/16, C684/16), ha fissato le regole
per il riconoscimento economico delle ferie non fruite per il personale docente precario, affermando
il seguente principio giuridico: “qualora il dipendente, al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, non abbia fruito di tutte le ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di
lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale
cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a
farlo, nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso
diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del
rapporto di lavoro”.
In sintesi, la Cassazione ha quindi stabilito che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere
il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle
stesse, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della
perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Dello stesso tenore la Corte d’Appello di Torino, la quale ha ritenuto che “i giorni di ferie
complessivamente maturati dal docente, rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in
numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico), debbano dar
luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (monetizzazione)”.
CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO: Tutti i docenti (sia precari che attualmente in ruolo) che negli
ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06.
COME FARE PER PARTECIPARE: Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail
(ricorsiuilscuolalombardia@gmail.com) la UIL Scuola Rua Lombardia.
DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:
1) Documento d’Identità e Codice Fiscale.
2) Contratti di lavoro degli ultimi 5 anni o STATO MATRICOLARE (da richiedere alla segreteria della
scuola ove si presta servizio);
3) eventuale contratto di ruolo;
LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È GRATUITA
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